Decreto Rilancio e Superbonus 110%: l’elenco dei lavori agevolabili
Nel decreto Rilancio già approvato dal Governo ma ancora non pubblicato in Gazzetta esordisce una agevolazione veramente rivoluzionaria per lavori di ristrutturazione e manutenzione straordinaria del patrimonio edilizio.
L’agevolazione consiste in una detrazione per le spese sostenute dal 1 luglio 2020 al 31 dicembre 2021 del 110%, per specifici interventi volti ad incrementare l’efficienza energetica degli edifici (ecobonus), la riduzione del rischio sismico (sismabonus) e per interventi ad essi connessi relativi all’installazione di impianti fotovoltaici e colonnine per la ricarica di veicoli elettrici.
La detrazione potrà essere fruita dagli aventi diritto in 5 anni con quote di pari importo e potrà essere ceduta a fornitori e banche con la conseguenza che i proprietari degli immobili potranno vedere incrementato il valore dei propri immobili senza nessun esborso, a totale carico dello Stato.
I lavori di riqualificazione energetica dovranno garantire il miglioramento di almeno due classi energetiche dell’edificio, ovvero se non possibile, il conseguimento della classe energetica più alta, da dimostrare mediante l’attestato di prestazione energetica (A.P.E) ante e post intervento, rilasciato da tecnico abilitato nella forma della dichiarazione asseverata.
Il superbonus sotto forma di credito di imposta potrà essere ceduto alle imprese che effettuano i lavori o ad altri soggetti comprese banche e intermediari finanziari e quindi potranno essere realizzati dai proprietari lavori senza anticipare soldi, ma finanziati al 100% dallo stato.
La cessione del credito alle banche dovrebbe riguardare anche le spese di ristrutturazione che continueranno a mantenere la detrazione del 50% o 65% e non solo quelli che godranno della nuova agevolazione del 110%.
Le modalità attuative per la cessione della detrazione o per lo sconto in fattura saranno determinate entro 30 giorni dall’entrata in vigore del presente decreto con provvedimento del direttore dell’Agenzia delle entrate.
Le agevolazioni maggiorate per il risparmio energetico si applicano agli interventi effettuati dai condomini, nonché, sulle singole unità immobiliari adibite ad abitazione principale, dalle persone fisiche al di fuori dell’esercizio di attività di impresa, arti e professioni, dagli Istituti autonomi case popolari (IACP) nonché dalle cooperative di abitazione a proprietà indivisa per interventi realizzati su immobili dalle stesse posseduti e assegnati in godimento ai propri soci.
Ma vediamo quali lavori saranno agevolati:
Vi rientreranno quasi sicuramente tutti i
• Lavori condominiali quando si riescono a conseguire determinati indici di prestazione energetica.
• Rifacimento facciate
• Interventi finalizzati alla riduzione del rischio sismico
Piu’ nel dettaglio si tratta, come indicato nell’art. 128 della bozza di decreto, dei seguenti interventi:
ECOBONUS
interventi di isolamento termico delle superfici opache verticali e orizzontali che interessano l’involucro dell’edificio con un’incidenza superiore al 25 per cento della superficie disperdente lorda dell’edificio medesimo. La detrazione è calcolata su un ammontare complessivo delle spese non superiore a euro 60.000 moltiplicato per il numero delle unità immobiliari che compongono l’edificio.
interventi sulle parti comuni degli edifici per la sostituzione degli impianti di climatizzazione invernale esistenti con impianti centralizzati per il riscaldamento, il raffrescamento o la fornitura di acqua calda sanitaria a condensazione, con efficienza almeno pari alla classe A di prodotto prevista dal regolamento delegato (UE) n. 811/2013 della Commissione del 18 febbraio 2013, a pompa di calore, ivi inclusi gli impianti ibridi o geotermici, anche abbinati all’installazione di impianti fotovoltaici di cui al comma 5 e relativi sistemi di accumulo di cui al comma 6, ovvero con impianti di microcogenerazione. La detrazione di cui alla presente lettera è calcolata su un ammontare complessivo delle spese non superiore a euro 30.000 moltiplicato per il numero delle unità immobiliari che compongono l’edificio ed è riconosciuta anche per le spese relative allo smaltimento e alla bonifica dell’impianto sostituito;
interventi sugli edifici unifamiliari per la sostituzione degli impianti di climatizzazione invernale esistenti con impianti per il riscaldamento, il raffrescamento o la fornitura di acqua calda sanitaria a pompa di calore, ivi inclusi gli impianti ibridi o geotermici, anche abbinati all’installazione di impianti fotovoltaici e relativi sistemi di accumulo, ovvero con impianti di microcogenerazione. La detrazione di cui alla presente lettera è calcolata su un ammontare complessivo delle spese non superiore a euro 30.000 ed è riconosciuta anche per le spese relative allo smaltimento e alla bonifica dell’impianto sostituito.
IMPIANTI FOTOVOLTAICI
Per l’installazione di impianti solari fotovoltaici connessi alla rete elettrica su edifici la detrazione di cui all’articolo 16-bis, DPR 917/86, spetta, per le spese sostenute dal 1° luglio 2020 al 31 dicembre 2021, spetta nella misura del 110 per cento, fino ad un ammontare complessivo delle stesse spese non superiore a euro 48.000 e comunque nel limite di spesa di euro 2.400 per ogni kW di potenza nominale dell’impianto solare fotovoltaico, da ripartire tra gli aventi diritto in cinque quote annuali di pari importo, sempreché l’installazione degli impianti sia eseguita congiuntamente ad uno degli interventi di cui sopra (ecobonus)
COLONNINE PER LA RICARICA DI VEICOLI ELETTRICI NEGLI EDIFICI
Per l’installazione di infrastrutture per la ricarica di veicoli elettrici negli edifici, la detrazione di cui all’articolo 16-ter del decreto-legge 4 giugno 2013, n. 63, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2013, n. 90, è riconosciuta nella misura del 110 per cento, da ripartire tra gli aventi diritto in cinque quote annuali di pari importo, sempreché l’installazione sia eseguita congiuntamente ad uno degli interventi relativi all’ecobonus.
SISMA BONUS
Anche per gli interventi antisismici, allargato l’accesso anche alla zona 3 che conta 1560 comuni , l’aliquota delle detrazioni spettanti è elevata al 110 per cento per le spese sostenute dal 1° luglio 2020 al 31 dicembre 2021.
Per tali interventi, in caso di cessione del corrispondente credito ad un’impresa di assicurazione e di contestuale stipula di una polizza che copre il rischio di eventi calamitosi, la detrazione spetta nella misura del 90 per cento.
Le disposizioni non si applicano agli edifici ubicati in zona sismica 4 di cui all’ordinanza del Presidente del Consiglio dei ministri n. 3274 del 20 marzo 2003, pubblicata nel supplemento ordinario n. 72 alla Gazzetta Ufficiale n. 105 dell’8 maggio 2003.